In data 25/09/2024 la Camera dei deputati ha approvato a maggioranza, nell’identico testo pervenuto dal Senato il 17 aprile 2024, il disegno di legge di iniziativa governativa relativo alla “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”.
Rispetto alla previgente disciplina, dopo l’entrata in vigore del provvedimento a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si prevedono le seguenti novità:
- nella scuola primaria, già dal corrente anno scolastico 2024/2025, sulla base di un’Ordinanza ministeriale che ne definirà le modalità, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l’insegnamento dell’educazione civica, è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti;
- nella scuola secondaria di primo grado,
- fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, la valutazione del comportamento è espressa in decimi;
- se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi;
Nell’ambito dell’intero sistema nazionale di istruzione e formazione,
con la finalità di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l’autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, con uno o più regolamenti, emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.
Tale revisione, che avverrà nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, dovrà realizzarsi:
a) riformando l’istituto dell’allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:
1) l’allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
2) l’allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell’ambito degli elenchi predisposti dall’amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe, secondo princìpi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;
b) modificando il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:
1) prevedere che l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
2) prevedere che l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
3) conferire maggiore peso al voto di comportamento nella valutazione complessiva, riferito all’intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;
4) prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell’elaborato prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all’anno scolastico successivo;
5) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti nell’istruzione liceale, tecnica e professionale.
- l’introduzione, dall’anno scolastico 2025/2026 a domanda delle scuole secondarie di primo grado interessate, di classi funzionanti con il metodo didattico differenziato Montessori, sulla base dell’esperienza di sperimentazione triennale già realizzata dal MIM;
- nel caso di sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.
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